L'agevolazione fiscale del
36% Irpef, prorogata sino alla fine del 2010, compete nel settore del
condizionamento dell'aria, a tutti i privati che installano uno o più
climatizzatori a pompa di calore.
Queste le operazioni da effettuare per usufruirne:
• munirsi del modulo "Comunicazione per la Detrazione del 36% ai fini
Irpef";
• produrre:
o se proprietario, le copie delle ricevute ICI (se dovuta) dal 1997 in
poi;
o se inquilino, copia del contratto d'affitto regolarmente registrato e
dichiarazione di consenso all'installazione del possessore;
• compilare in ogni sua parte la "Comunicazione" a stampatello e a
lettere chiare;
• non è obbligatorio allegare la dichiarazione di inizio attività (DIA)
quando l'intervento rientra tra quelli per i quali la normativa edilizia
locale non prevede alcun titolo abilitativo. (Questo è il parere
dell'Agenzia a seguito di una richiesta di interpello volta a conoscere
se era consentita la dichiarazione sostitutiva nel caso di lavori di
manutenzione straordinaria, consistenti nella realizzazione di servizi
igienico-sanitari e tecnologici compresa l'installazione di
condizionatori
d'aria.);
• non bisogna effettuare la comunicazione alla ASL;
• di comune accordo con il venditore/installatore, identificare la data
di inizio lavori (che deve essere naturalmente a seguire la data di
spedizione della Comunicazione);
• il modulo debitamente compilato, datato e firmato, assieme alla
documentazione da allegare, deve essere spedito in una busta che possa
contenere il tutto senza piegare le pagine, per raccomandata non c'è
bisogno di ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo che per tutta
l'Italia è: Agenzia Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via
RIOSPARTO, 21 - 65100 PESCARA (PE);
• inviata la Comunicazione di inizio lavori, effettuare l'installazione
nella data stabilita e poi farsi rilasciare la fattura;
• saldare la fattura attraverso bonifico bancario o postale da cui
risultino: o l'intestazione e la partita Iva dell'azienda beneficiaria
del bonifico; o il proprio nome e cognome e codice fiscale; o la causale
del versamento e cioè "BONIFICO AI SENSI DELLA LEGGE N°449/97;
Nei 10 anni seguenti sino a 75 anni di età, o in 5 anni per chi ne ha
meno di 75 e non più di 80, o in 3 anni per gli over 80, con la copia
modulo (o fotocopia), la fattura e la ricevuta del bonifico, il
commercialista (o patronato) potranno detrarre rispettivamente un
decimo, o un quinto, o un terzo all'anno del 36%, dell'intero importo
pagato.
Detrazione 36%: ecco chi può dare il via alla pratica
Chi ha pagato i lavori con regolare bonifico. Si può trattare di:
• proprietari e loro familiari conviventi;
• titolari di diritti reali (nuda proprietà, uso, usufrutto,
abitazione);
• inquilini e comodatari (persone che usano gratuitamente la casa);
• futuri acquirenti di un immobile, con compromesso registrato;
• soci di cooperative in proprietà divisa e indivisa;
• soci di s.s, s.a.s. e s.n.c. (società semplici, in accomandita
semplice, in nome collettivo), nonché di imprese familiari.
Per familiari del proprietario si intendono il coniuge, i parenti entro
il terzo grado (genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini) e
gli affini entro il secondo grado (suoceri, cognati, figli di primo
matrimonio del coniuge).
Non è richiesto un contratto di comodato (uso gratuito dell'immobile) da
allegare al modulo di inizio lavori.
Non è nemmeno necessario presentare un certificato o una dichiarazione
che provi il rapporto di parentela.
Solo in caso di controlli, gli uffici finanziari potranno richiedere che
il rapporto di parentela sia provato.
Nel caso degli inquilini la locazione deve risultare da un contratto di
affitto regolarmente registrato. Gli estremi della registrazione vanno
indicati nell’apposita casella del modello di comunicazione di inizio
lavori da inviare al Centro Servizi di Pescara. Occorre anche allegare
alla comunicazione una dichiarazione di consenso del proprietario
all’esecuzione delle opere.
Secondo interpretazioni, può sfruttare la detrazione anche chi gode di
altri diritti reali, come una semplice servitù di passaggio su un
cortile, qualora sia costretto a contribuire al rifacimento della
pavimentazione.
Viceversa non sarebbe la stessa cosa per chi gode di diritto di
passaggio su una strada, perché essa non è parte dei vicini fabbricati
(ed è solo sui fabbricati abitativi che la detrazione si applica).
Se vi è comproprietà, o coesistenza di più diritti reali su uno stesso
immobile, anche solo un contribuente tra quelli che hanno sostenuto le
spese, può trasmettere la comunicazione a Pescara, con allegata la
documentazione.