EUROMARKET aderisce alla
Finanziaria 2007 (prorogata)

DETRAZIONE DEL 36% IRPEF PER L'INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI
 

L'agevolazione fiscale del 36% Irpef, prorogata sino alla fine del 2010, compete nel settore del condizionamento dell'aria, a tutti i privati che installano uno o più climatizzatori a pompa di calore.


Queste le operazioni da effettuare per usufruirne:
• munirsi del modulo "Comunicazione per la Detrazione del 36% ai fini Irpef";
• produrre:
o se proprietario, le copie delle ricevute ICI (se dovuta) dal 1997 in poi;
o se inquilino, copia del contratto d'affitto regolarmente registrato e dichiarazione di consenso all'installazione del possessore;
• compilare in ogni sua parte la "Comunicazione" a stampatello e a lettere chiare;
• non è obbligatorio allegare la dichiarazione di inizio attività (DIA) quando l'intervento rientra tra quelli per i quali la normativa edilizia locale non prevede alcun titolo abilitativo. (Questo è il parere dell'Agenzia a seguito di una richiesta di interpello volta a conoscere se era consentita la dichiarazione sostitutiva nel caso di lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nella realizzazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici compresa l'installazione di condizionatori
d'aria.);
• non bisogna effettuare la comunicazione alla ASL;
• di comune accordo con il venditore/installatore, identificare la data di inizio lavori (che deve essere naturalmente a seguire la data di spedizione della Comunicazione);
• il modulo debitamente compilato, datato e firmato, assieme alla documentazione da allegare, deve essere spedito in una busta che possa contenere il tutto senza piegare le pagine, per raccomandata non c'è bisogno di ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo che per tutta l'Italia è:  Agenzia Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via RIOSPARTO, 21 - 65100 PESCARA (PE);
• inviata la Comunicazione di inizio lavori, effettuare l'installazione nella data stabilita e poi farsi rilasciare la fattura;
• saldare la fattura attraverso bonifico bancario o postale da cui risultino: o l'intestazione e la partita Iva dell'azienda beneficiaria del bonifico; o il proprio nome e cognome e codice fiscale; o la causale del versamento e cioè "BONIFICO AI SENSI DELLA LEGGE N°449/97;
Nei 10 anni seguenti sino a 75 anni di età, o in 5 anni per chi ne ha meno di 75 e non più di 80, o in 3 anni per gli over 80, con la copia modulo (o fotocopia), la fattura e la ricevuta del bonifico, il commercialista (o patronato) potranno detrarre rispettivamente un decimo, o un quinto, o un terzo all'anno del 36%, dell'intero importo pagato.

Detrazione 36%: ecco chi può dare il via alla pratica
Chi ha pagato i lavori con regolare bonifico. Si può trattare di:
• proprietari e loro familiari conviventi;
• titolari di diritti reali (nuda proprietà, uso, usufrutto, abitazione);
• inquilini e comodatari (persone che usano gratuitamente la casa);
• futuri acquirenti di un immobile, con compromesso registrato;
• soci di cooperative in proprietà divisa e indivisa;
• soci di s.s, s.a.s. e s.n.c. (società semplici, in accomandita semplice, in nome collettivo), nonché di imprese familiari.
Per familiari del proprietario si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado (genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini) e gli affini entro il secondo grado (suoceri, cognati, figli di primo matrimonio del coniuge).
Non è richiesto un contratto di comodato (uso gratuito dell'immobile) da allegare al modulo di inizio lavori.
Non è nemmeno necessario presentare un certificato o una dichiarazione che provi il rapporto di parentela.
Solo in caso di controlli, gli uffici finanziari potranno richiedere che il rapporto di parentela sia provato.
Nel caso degli inquilini la locazione deve risultare da un contratto di affitto regolarmente registrato. Gli estremi della registrazione vanno indicati nell’apposita casella del modello di comunicazione di inizio lavori da inviare al Centro Servizi di Pescara. Occorre anche allegare alla comunicazione una dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione delle opere.
Secondo interpretazioni, può sfruttare la detrazione anche chi gode di altri diritti reali, come una semplice servitù di passaggio su un cortile, qualora sia costretto a contribuire al rifacimento della pavimentazione.
Viceversa non sarebbe la stessa cosa per chi gode di diritto di passaggio su una strada, perché essa non è parte dei vicini fabbricati (ed è solo sui fabbricati abitativi che la detrazione si applica).
Se vi è comproprietà, o coesistenza di più diritti reali su uno stesso immobile, anche solo un contribuente tra quelli che hanno sostenuto le spese, può trasmettere la comunicazione a Pescara, con allegata la documentazione.